Notiziario tecnico [esatto] - N. 02-2010 - Nuova disciplina compensazione credito IVA annuale Stampa E-mail
Notiziario Tecnico EsattoNotiziario tecnico InfowareMilano, 3 Febbraio 2010

Gentile cliente,
la presente per comunicarle che l 'articolo 10 D.L. 01 Luglio 2009 n. 78 (conv. con modif. dalla Legge 03 Agosto 2009 n. 102) ha previsto alcune significative novità in merito alla cosiddetta "compensazione orizzontale" dei crediti IVA.


Sommario:
A. Premessa Normativa
B. Decorrenza nuove disposizioni normative
C. Aspetti sanzionatori
D. Ipotesi di compensazioni del credito IVA Annuale
E. Soluzioni implementative sul gestionale [esatto]
 
 
A. Premessa Normativa
L’art. 10 D.L. 01 Luglio 2009 n. 78 (conv. con modif. dalla Legge 03 Agosto 2009 n. 102) ha previsto alcune significative novità in merito alla cosiddetta “compensazione orizzontale” dei crediti IVA, disciplinata dall’art. 17 D. Lgs. 09 Luglio 1997 n. 241, cioè al meccanismo di utilizzo dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi previdenziali, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed ad altri enti previdenziali.
In particolare l’art. 10 comma 1 lett. a), numero 1, introduce il principio secondo cui l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 Euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano, e può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (canale Entratel o Fiscoonline) consentendo in questo modo all’Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.
Inoltre il medesimo art. 10 comma 1, lett. a), numero 7, dispone che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 Euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 comma 1 lett. a), D.Lgs. 09 Luglio 1997 n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'art. 2409-bis Codice Civile (cfr. Circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009).
Con la Circolare n.1 del 15/01/2010 l'Agenzia delle Entrate, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al "Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto – art. 10 del Decreto Legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102".
 
B. Decorrenza nuove disposizioni normative
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da questa data.
 
C. Aspetti sanzionatori
Questa nuova disciplina è stata introdotta allo scopo di evitare l'utilizzo in compensazione da parte dei contribuenti di crediti in tutto od in parte non esistenti. Al riguardo l’art. 7 comma 2 D.L. n. 5 /2009, inasprisce la predetta sanzione, fissandola al 200 per cento nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila euro, mentre l’art. 10 comma 1 lett. a) numero 8 D.L. n. 78/2009 esclude, in generale, la definizione agevolata di cui agli art. 16, comma 3, e 17, comma 2 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (pagamento di un quarto della sanzione irrogata).
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000,00 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero in misura superiore al limite di 15.000,00 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 471/1997, ossia quella prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione).
 
D. Ipotesi di compensazioni del credito IVA Annuale
A partire dal 01 gennaio 2010 sono presenti tre distinte ipotesi di compensazione del credito Iva annuale:
 
- Credito di ammontare inferiore ad Euro 10.000,00. Può essere compensato liberamente in delega F24 con debiti di altre imposte, contributi e premi. Valgono le vecchie regole di compensazione.
 
- Credito di ammontare superiore ad Euro 10.000,00 ed inferiore ad Euro 15.000,00. Può essere compensato in delega F24, ma solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale dal quale risulta. E' obbligatorio utilizzare per il pagamento delle deleghe F24 nel quale è utilizzato il credito Iva annuale, i servizi telematici Entratel e/o Fiscoonline messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

- Credito di ammontare superiore ad Euro 15.000,00. Può essere compensato in delega F24, ma solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale dal quale risulta, dichiarazione che deve essere munita di visto di conformità od in alternativa sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'art. 2409-bis Codice Civile.
 
La nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA interessa soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Ciò in quanto l’esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni, dall’art. 30 D.P.R. n. 633/1972.
 
E. Soluzioni implementative sul gestionale [esatto]
Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti saranno introdotti in esatto alcuni messaggi di avvertimento in sede di stampa della liquidazione Iva al fine di ricordare all'utente che destina in tutto od in parte il credito Iva a compensazione di imposte, contributi e premi in delega F24 che devono essere rispettati i limiti previsti dal D.L. n. 78/2009. Questi messaggi saranno resi disponibili con release successive.
In generale si raccomanda all'utente di prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti del D.L. n. 78/2009 per non incorrere nello scarto della delega F24 telematica e/o nell'applicazione di sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti.
 
Cordiali saluti
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