Manovra fiscale 2008 Stampa E-mail

In data 25/06/2008 la manovra fiscale estiva 2008 (già anticipata nei contenuti principali nei giorni scorsi) contenuta nel D.L. n. 112 del 25/06/2008 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entrando così in vigore.

Desideriamo attirare in particolare l’attenzione sui seguenti aspetti innovativi / abrogativi di carattere fiscale:
 

Strumenti di pagamento (contanti, assegni e tracciabilita’) – art. 32

Il limite di Euro 5.000,00 entrato in vigore il 30 Aprile 2008 nell’ambito della normativa antiriciclaggio è ripristinato ad Euro 12.500,00, quale soglia per i pagamenti in contanti, assegni trasferibili e saldo dei libretti al portatore. E’ stato eliminato l’obbligo di inserire nella girata degli assegni trasferibili il codice fiscale del girante. Per i professionisti è stato eliminato l’obbligo di avere un conto corrente ad hoc per l’attivita’ professionale e sono stati eliminati i limiti per i pagamenti in contanti introdotti a suo tempo dal Decreto Bersani – Visco (D.L. n.223/2006).

Studi di Settore – art. 33

Gli accertamenti basati sugli studi di settore sono possibili dal periodo di imposta in cui gli studi entrano in vigore. Gli studi dovranno essere pubblicati in G.U. entro il 30 Settembre del periodo di imposta in cui entrano in vigore: in via particolare per il 2008 il termine è prorogato al 31 dicembre.

Elenchi clienti / fornitori – art. 33

E’ stato cancellato l’obbligo di presentare l’elenco dei clienti / fornitori reintrodotto a suo tempo dal Decreto Bersani – Visco (D.L. n. 223/2006).

Trattamento dei dati personali (Privacy)  - art. 29

Sono stati previsti meno adempimenti per i soggetti che trattano con strumenti elettronici solo dati personali non sensibili e l’unico dato sensibile è lo stato di salute dei lavoratori dipendenti senza l’indicazione della diagnosi.In sostituzione del D.P.S. potranno autocertificare la loro situazione. Entro due mesi dall’entrata in vigore del decreto è prevista l’adozione con decreto di modalita’ semplificate di redazione del D.P.S. per la sicurezza ai fini amministrativi e contabili: se il decreto non è emanato in tempo, sarà sufficiente l’autocertificazione. Sono state riviste anche le caratteristiche per la notificazione del trattamento.

 
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