Proroga dei versamenti per minimi e forfettari

Nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti Unico 2019 si parla dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA 2019, ovvero tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
e pertanto ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Rientrano nel raggio d’azione della proroga scadenza versamenti imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2019 al 30 settembre anche i pagamenti riguardanti il:
- Diritto camerale;
- Contributi INPS gestione separata in percentuale;
- IVA
Vi ricordiamo che sebbene sia arrivata la proroga ufficiale dei versamenti con il Decreto Crescita, non è obbligatorio per i contribuenti pagare entro la nuova scadenza, è possibile infatti pagare prima o esercitare la rateizzazione dell’importo.